I panificatori artigianali si trovano ad affrontare requisiti legali sempre più severi riguardo all’etichettatura dei loro prodotti. Questi obblighi mirano a garantire la sicurezza dei consumatori assicurando al contempo la trasparenza delle informazioni fornite. Oltre alle norme sull’igiene e la sicurezza alimentare, gli artigiani devono ora seguire prescrizioni dettagliate per l’etichettatura, che variano a seconda della natura dei prodotti offerti.
In questo articolo, facciamo il punto sui principali obblighi legali in materia di etichettatura per i panificatori artigianali, per permettervi di rispettare le norme vigenti ed evitare sanzioni.
Sommario:
Obblighi legali di etichettatura per panificatori artigianali nel 2025
Oltre alle norme HACCP, gli obblighi legali di etichettatura devono essere rigorosamente rispettati per garantire la sicurezza alimentare e la conformità dei vostri prodotti. I prodotti alimentari messi in vendita devono riportare un’etichettatura chiara e precisa per informare correttamente il consumatore, conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011. Dal 2024, i controlli nei negozi alimentari, in particolare nelle panetterie-pasticcerie, si sono intensificati. Questo riepilogo delle regole essenziali permette di verificare che gli obblighi siano rispettati.
1. Etichettatura e esposizione del prezzo del pane
L’etichettatura del pane è obbligatoria per tutte le panetterie, come stabilito dal decreto del 9 agosto 1978. Le regole di esposizione sono rigorose e ben definite: la denominazione, il peso e il prezzo al pezzo ne sono gli elementi principali.
Per ogni tipo di pane esposto, un cartello di almeno 15 cm di lunghezza e 2,5 cm di altezza deve essere fissato alla base e al centro delle griglie o scaffali. Questo cartello deve indicare:
- La denominazione esatta del pane,
- Il peso in grammi per i pani venduti al pezzo (tranne quelli inferiori a 200 g),
- Il prezzo di vendita al pezzo o al chilogrammo,
- Il prezzo al chilogrammo per i pani di oltre 200 g venduti al pezzo.
Inoltre, un cartello bianco, stampato in nero, di almeno 40 cm di altezza e 30 cm di larghezza, deve essere posizionato a un’altezza massima di 2 metri senza ostacoli visivi. Deve elencare tutte le categorie di pane con le seguenti informazioni:
- La denominazione precisa,
- Il peso,
- Il prezzo al pezzo,
- Il prezzo al chilogrammo per i pani di oltre 200 g.
È importante anche che la dimensione dei caratteri sia conforme alle normative. Un cartello simile, ma di metà dimensioni, deve essere visibile in vetrina.
2. Etichettatura dei prodotti alimentari non preconfezionati
I prodotti alimentari non preconfezionati, cioè quelli venduti senza imballaggio o confezionati su richiesta del cliente (come pasticceria non confezionata), devono essere chiaramente etichettati. Un cartello posto vicino al prodotto deve indicare le seguenti informazioni:
- La denominazione di vendita,
- La presenza di allergeni (se presenti),
- Lo stato fisico del prodotto (es.: “decongelato”),
- Per la carne bovina, i luoghi di nascita, allevamento e macellazione.
I prodotti di panificazione consumati entro 24 ore dalla produzione sono esenti dalla data di scadenza. Allo stesso modo, i prodotti pasquali sotto imballaggio non richiedono etichettatura individuale.
3. Etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati
I prodotti preconfezionati, cioè quelli confezionati prima della vendita, devono rispettare norme rigorose:
- L’etichettatura deve essere in italiano e fornire informazioni obiettive al consumatore.
- Deve essere precisa e non indurre in errore (composizione, origine, ecc.).
Le menzioni obbligatorie includono:
- La denominazione di vendita (es.: “marmellata extra di lamponi”),
- L’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso,
- La quantità di alcuni ingredienti evidenziati,
- La quantità netta del prodotto (volume o massa),
- La data di scadenza (DSC) o la data di durabilità minima (DDM),
- Il titolo alcolometrico per le bevande alcoliche,
- L’identificazione dell’operatore che commercializza il prodotto,
- Il numero di lotto di produzione,
- Le istruzioni per l’uso e le condizioni di conservazione,
- La dichiarazione nutrizionale,
- L’origine per alcuni prodotti.
Possono essere aggiunte menzioni supplementari, come “artigianale” o “biologico”, ma non devono essere ingannevoli. La DDM indica che il prodotto può perdere le sue qualità dopo questa data, ma rimane commestibile se l’imballaggio è integro. Al contrario, la DSC segna la data oltre la quale il prodotto diventa inadatto al consumo.
Etichettatura dei cioccolatini
I prodotti venduti sfusi includono quelli confezionati su ordinazione, formati piccoli (meno di 50 g), assortimenti aperti e quelli facilmente modificabili. I prodotti preconfezionati sono quelli confezionati definitivamente, inaccessibili senza danneggiare l’imballaggio come scatole di cioccolatini o sacchetti di praline.
Etichettatura dei cioccolatini sfusi
I cioccolatini sfusi devono indicare le seguenti informazioni:
- La denominazione di vendita e il ripieno,
- Il contenuto di cacao (es.: “cacao: x% minimo” per cioccolato fondente e al latte),
- Il prezzo al peso o al pezzo (per le figure modellate).
Etichettatura dei cioccolatini preconfezionati
I cioccolatini preconfezionati devono riportare:
- La denominazione di vendita e il ripieno (o “cioccolatini assortiti” per assortimenti),
- Il contenuto di cacao (es.: “cacao: x% minimo”),
- L’elenco degli ingredienti con allergeni,
- Le condizioni di conservazione,
- La data limite di consumo,
- Il nome e l’indirizzo del produttore o rivenditore,
- Le menzioni specifiche.
Uso di alcune denominazioni
- “Cioccolato puro burro di cacao” o “Cioccolato tradizionale”: senza grassi vegetali aggiunti.
- “Contiene grassi vegetali oltre al burro di cacao”: per cioccolati con fino al 5% di grassi vegetali diversi dal burro di cacao.
- “Cioccolato ripieno” o “Assortimento di cioccolatini”: almeno il 25% di cioccolato nel prodotto.
- “Cioccolato fatto in casa”: prodotto in modo non industriale sul luogo di vendita, con composizioni originali.
Etichettatura dei prodotti alimentari decongelati
È cruciale che i prodotti decongelati siano correttamente etichettati per prevenire i rischi sanitari associati alla ricongelazione (conformemente al Regolamento INCO (UE) n. 1169/2011).
Prodotti interessati
Questa regola si applica specificamente ai prodotti acquistati surgelati o congelati dall’artigiano, poi decongelati prima della vendita. Ciò include, ad esempio, dolci e pasticceria.
Prodotti non interessati
- Prodotti congelati prima della cottura, come flan, quiche e brioche;
- Gusci di pasta choux cotti, congelati senza ripieno;
- Dolci che hanno subito una congelazione superficiale;
- Cioccolatini conservati a una temperatura pari o inferiore a -25°C.
Informare i clienti
Per garantire un’informazione trasparente, è essenziale che i prodotti decongelati siano etichettati in modo chiaro e visibile. L’etichetta deve riportare “prodotto decongelato” e “non ricongelare”. Inoltre, può essere utilizzato un pittogramma per integrare l’informazione e rimandare a un cartello esplicativo disponibile nel negozio.
Conclusione
Rispettando gli obblighi legali di etichettatura, i panificatori artigianali contribuiscono non solo alla sicurezza dei consumatori, ma anche alla conformità dei loro stabilimenti con la normativa europea. Queste regole sono concepite per offrire un’informazione chiara e precisa, indispensabile per la fiducia dei clienti e la gestione ottimale dei rischi sanitari. Prestando attenzione all’attuazione delle esigenze in materia di etichettatura, garantirete la sostenibilità della vostra attività rispondendo alle aspettative legali e alle esigenze dei vostri clienti.