vitrine boulangerie

I panificatori artigianali si trovano ad affrontare requisiti legali sempre più severi riguardo all’etichettatura dei loro prodotti. Questi obblighi mirano a garantire la sicurezza dei consumatori assicurando al contempo la trasparenza delle informazioni fornite. Oltre alle norme sull’igiene e la sicurezza alimentare, gli artigiani devono ora seguire prescrizioni dettagliate per l’etichettatura, che variano a seconda della natura dei prodotti offerti.

In questo articolo, facciamo il punto sui principali obblighi legali in materia di etichettatura per i panificatori artigianali, per permettervi di rispettare le norme vigenti ed evitare sanzioni.

Obblighi legali di etichettatura per panificatori artigianali nel 2025

Oltre alle norme HACCP, gli obblighi legali di etichettatura devono essere rigorosamente rispettati per garantire la sicurezza alimentare e la conformità dei vostri prodotti. I prodotti alimentari messi in vendita devono riportare un’etichettatura chiara e precisa per informare correttamente il consumatore, conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011. Dal 2024, i controlli nei negozi alimentari, in particolare nelle panetterie-pasticcerie, si sono intensificati. Questo riepilogo delle regole essenziali permette di verificare che gli obblighi siano rispettati.

1. Etichettatura e esposizione del prezzo del pane

L’etichettatura del pane è obbligatoria per tutte le panetterie, come stabilito dal decreto del 9 agosto 1978. Le regole di esposizione sono rigorose e ben definite: la denominazione, il peso e il prezzo al pezzo ne sono gli elementi principali.

Per ogni tipo di pane esposto, un cartello di almeno 15 cm di lunghezza e 2,5 cm di altezza deve essere fissato alla base e al centro delle griglie o scaffali. Questo cartello deve indicare:

  • La denominazione esatta del pane,
  • Il peso in grammi per i pani venduti al pezzo (tranne quelli inferiori a 200 g),
  • Il prezzo di vendita al pezzo o al chilogrammo,
  • Il prezzo al chilogrammo per i pani di oltre 200 g venduti al pezzo.

Inoltre, un cartello bianco, stampato in nero, di almeno 40 cm di altezza e 30 cm di larghezza, deve essere posizionato a un’altezza massima di 2 metri senza ostacoli visivi. Deve elencare tutte le categorie di pane con le seguenti informazioni:

  • La denominazione precisa,
  • Il peso,
  • Il prezzo al pezzo,
  • Il prezzo al chilogrammo per i pani di oltre 200 g.

È importante anche che la dimensione dei caratteri sia conforme alle normative. Un cartello simile, ma di metà dimensioni, deve essere visibile in vetrina.

2. Etichettatura dei prodotti alimentari non preconfezionati

I prodotti alimentari non preconfezionati, cioè quelli venduti senza imballaggio o confezionati su richiesta del cliente (come pasticceria non confezionata), devono essere chiaramente etichettati. Un cartello posto vicino al prodotto deve indicare le seguenti informazioni:

  • La denominazione di vendita,
  • La presenza di allergeni (se presenti),
  • Lo stato fisico del prodotto (es.: “decongelato”),
  • Per la carne bovina, i luoghi di nascita, allevamento e macellazione.

I prodotti di panificazione consumati entro 24 ore dalla produzione sono esenti dalla data di scadenza. Allo stesso modo, i prodotti pasquali sotto imballaggio non richiedono etichettatura individuale.

3. Etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati

I prodotti preconfezionati, cioè quelli confezionati prima della vendita, devono rispettare norme rigorose:

  • L’etichettatura deve essere in italiano e fornire informazioni obiettive al consumatore.
  • Deve essere precisa e non indurre in errore (composizione, origine, ecc.).

Le menzioni obbligatorie includono:

  • La denominazione di vendita (es.: “marmellata extra di lamponi”),
  • L’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso,
  • La quantità di alcuni ingredienti evidenziati,
  • La quantità netta del prodotto (volume o massa),
  • La data di scadenza (DSC) o la data di durabilità minima (DDM),
  • Il titolo alcolometrico per le bevande alcoliche,
  • L’identificazione dell’operatore che commercializza il prodotto,
  • Il numero di lotto di produzione,
  • Le istruzioni per l’uso e le condizioni di conservazione,
  • La dichiarazione nutrizionale,
  • L’origine per alcuni prodotti.

Possono essere aggiunte menzioni supplementari, come “artigianale” o “biologico”, ma non devono essere ingannevoli. La DDM indica che il prodotto può perdere le sue qualità dopo questa data, ma rimane commestibile se l’imballaggio è integro. Al contrario, la DSC segna la data oltre la quale il prodotto diventa inadatto al consumo.

Etichettatura dei cioccolatini

cioccolato sfusoI prodotti venduti sfusi includono quelli confezionati su ordinazione, formati piccoli (meno di 50 g), assortimenti aperti e quelli facilmente modificabili. I prodotti preconfezionati sono quelli confezionati definitivamente, inaccessibili senza danneggiare l’imballaggio come scatole di cioccolatini o sacchetti di praline.

Etichettatura dei cioccolatini sfusi

I cioccolatini sfusi devono indicare le seguenti informazioni:

  • La denominazione di vendita e il ripieno,
  • Il contenuto di cacao (es.: “cacao: x% minimo” per cioccolato fondente e al latte),
  • Il prezzo al peso o al pezzo (per le figure modellate).

Etichettatura dei cioccolatini preconfezionati

I cioccolatini preconfezionati devono riportare:

  • La denominazione di vendita e il ripieno (o “cioccolatini assortiti” per assortimenti),
  • Il contenuto di cacao (es.: “cacao: x% minimo”),
  • L’elenco degli ingredienti con allergeni,
  • Le condizioni di conservazione,
  • La data limite di consumo,
  • Il nome e l’indirizzo del produttore o rivenditore,
  • Le menzioni specifiche.

Uso di alcune denominazioni

  • “Cioccolato puro burro di cacao” o “Cioccolato tradizionale”: senza grassi vegetali aggiunti.
  • “Contiene grassi vegetali oltre al burro di cacao”: per cioccolati con fino al 5% di grassi vegetali diversi dal burro di cacao.
  • “Cioccolato ripieno” o “Assortimento di cioccolatini”: almeno il 25% di cioccolato nel prodotto.
  • “Cioccolato fatto in casa”: prodotto in modo non industriale sul luogo di vendita, con composizioni originali.

Etichettatura dei prodotti alimentari decongelati

È cruciale che i prodotti decongelati siano correttamente etichettati per prevenire i rischi sanitari associati alla ricongelazione (conformemente al Regolamento INCO (UE) n. 1169/2011).

Prodotti interessati

Questa regola si applica specificamente ai prodotti acquistati surgelati o congelati dall’artigiano, poi decongelati prima della vendita. Ciò include, ad esempio, dolci e pasticceria.

Prodotti non interessati

  • Prodotti congelati prima della cottura, come flan, quiche e brioche;
  • Gusci di pasta choux cotti, congelati senza ripieno;
  • Dolci che hanno subito una congelazione superficiale;
  • Cioccolatini conservati a una temperatura pari o inferiore a -25°C.

Informare i clienti

Per garantire un’informazione trasparente, è essenziale che i prodotti decongelati siano etichettati in modo chiaro e visibile. L’etichetta deve riportare “prodotto decongelato” e “non ricongelare”. Inoltre, può essere utilizzato un pittogramma per integrare l’informazione e rimandare a un cartello esplicativo disponibile nel negozio.

Conclusione

Rispettando gli obblighi legali di etichettatura, i panificatori artigianali contribuiscono non solo alla sicurezza dei consumatori, ma anche alla conformità dei loro stabilimenti con la normativa europea. Queste regole sono concepite per offrire un’informazione chiara e precisa, indispensabile per la fiducia dei clienti e la gestione ottimale dei rischi sanitari. Prestando attenzione all’attuazione delle esigenze in materia di etichettatura, garantirete la sostenibilità della vostra attività rispondendo alle aspettative legali e alle esigenze dei vostri clienti.

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